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Da poche ore è stato annunciato dal Presidente Conte il nuovo DPCM del 26 aprile, col quale vengono emanate le disposizioni che entreranno in vigore dal 4 al 17 maggio 2020.
In tutto questo tempo, ogni pescatore si è posto la stessa domanda: si potrà andare a pescare dal 4 maggio? Eravamo tutti nell’attesa di conoscere le nuove disposizioni per avere finalmente la risposta al quesito.
Purtroppo, ad oggi, la risposta a quella domanda non sembra chiara, perché il Decreto deve essere interpretato. Alla domanda se si può andare a pescare dal 4 maggio, quindi, non sembrerebbe si possa ancora dare una risposta certa e positiva che ci possa mettere al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni.
Dal testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile, non è facile capire se si può andare a pescare. Anzi, l’interpretazione più cauta e più condivisa ci porta a dire di no, almeno in attesa di ulteriori chiarimenti.
Infatti, all’articolo 1, lettera a), è stato confermato il divieto degli spostamenti (salvo i casi previsti) e inserito un divieto più stringente per gli spostamenti fuori regione.
Alla lettera f), è previsto che “non è consentito svolgere attività ludica 0 ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente (…) attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.
Alla lettera g) vengono poi consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti “riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”, sempre nel rispetto della sicurezza e del distanziamento sociale, previa validazione di apposite linee guida.
Sono principalmente queste le norme che ci riguardano e che possiamo provare ad interpretare.
Secondo una prima interpretazione, si potrebbe ritenere che la pesca è considerata un’attività sportiva e quindi sarebbe consentita secondo le previsioni della citata lettera f). La pesca è infatti definita attività sportiva, sia nell’elenco ufficiale delle attività sportive pubblicato sul sito del CONI (id CJ014), sia sulla pagina del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A questo punto, considerato che non è più necessario che l’attività sportiva venga svolta esclusivamente nei pressi della propria abitazione, sarebbe possibile anche spostarsi – sempre all’interno della propria regione – per raggiungere il luogo di pesca.
Secondo un’altra interpretazione che si basa sulla lettura della lettera g), solo i tesserati alle associazioni riconosciute dal CONI potrebbero andare a pesca, questo perché si potrebbero considerare degli atleti che si allenano per le prossime competizioni sportive. Tuttavia, bisogna considerare che la lettera g) prevede che l’atleta debba essere “riconosciuto di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano”, quindi, sempre in teoria, si tratterebbe di atleti scelti (per iscritto direi, considerato che andrebbe comprovato in caso di controlli) dalle società che decidono di proseguire gli allenamenti in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. C’è poi un rimando a delle specifiche linee guida che verranno emanate. Nell’attesa delle linee giuda, la via della lettera g) sembra quindi particolarmente complessa e in ogni caso rivolta a una ristretta cerchia di atleti.
L’interpretazione prevalente e che ha trovato conferma nella pratica a seguito delle numerose sanzioni afflitte ai pescatori che si erano recati a pesca restando nei pressi della propria abitazione (e quindi rispettando la normativa vigente fino al 3 maggio che permetteva l’attività sportiva entro tali limiti) è invece quella che considera la pesca non uno sport, ma un’attività ricreativa. In questo senso, la pesca sportiva resterebbe vietata anche dopo il 4 maggio in applicazione della citata lettera f) del DPCM 26/04/2020.
Personalmente, credo che limitazioni alla libertà personale come quelle che stiamo vivendo si possano giustificare sono quando ciò sia effettivamente necessario per salvaguardare la salute pubblica, mentre le attività che, per la loro tipologia e modalità di esercizio, non comportano particolari rischi, dovrebbero essere consentite, pur nel rispetto di determinate condizioni. Questo a prescindere dal fatto che tali attività si possano considerare sportive o ricreative, ma sulla base di una oggettiva valutazione del rischio concreto di contagio. Nel caso della pesca, se svolta in solitaria e con le dovute precauzioni, il rischio è di certo minimo o nullo e il divieto sembra palesemente sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalla norma. Speriamo quindi in qualche apertura da parte del governo.
La regione Liguria, probabilmente sulla base di questi principi, ha consentito l’attività di pesca in mare e nelle acque interne all’interno del comune di residenza (salvo specifici divieti dei singoli comuni o altri enti). Infatti l’ordinanza n. 22/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul sito della Regione, al punto 5 consente la pesca sportiva dilettantistica dalle ore 6 alle ore 22 nelle acque interne e in mare in moli, banchine e pennelli (no spiagge) solo nel comune di residenza. Attenzione però, come si legge alle disposizioni finali, l’ordinanza ha valore solo fino alle ore 24:00 del giorno 3 maggio, quindi dal 4 maggio si applicherà integralmente il nuovo DPCM del 26 aprile e l’attività di pesca sportiva potrebbe essere nuovamente considerata vietata anche in Liguria.
Ordinanza_22_2020
Anche la regione Puglia, con Ordinanza n. 214 del 28 aprile, all’articolo 3, ha autorizzato fino al 17 maggio la pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare alle condizioni previste.
Ordinanza 214 Reg.Puglia
La situazione è drammatica e il Governo sta facendo un lavoro incredibile per fronteggiarla. In questo terremoto, non possiamo certo pretendere che la pesca, tra tutte le emergenze che sta affrontando il Paese, possa ricevere le attenzioni che vorremmo. Nel frattempo, la cosa migliore da fare è avere ancora un po’ di pazienza e stare a casa, nella speranza di avere presto dei chiarimenti dagli organi preposti e che la situazione possa presto ritornare alla normalità.
– AGGIORNAMENTO –
Da oggi, lunedì 4 maggio, l’attività sportiva è consentita all’interno della regione di appartenenza. Resta il dubbio se l’attività di pesca si può considerare attività sportiva o attività ludica o ricreativa ancora vietata.
In questi giorni molte regioni (la maggior parte) hanno pubblicato chiarimenti o ordinanze con le quali è stata data una risposta più o meno chiara alla questione. Fortunatamente, sembra prevalere l’interpretazione che considera la pesca uno sport e non solo un’attività ludica o ricreativa. Chi risiede in queste regioni può quindi andare a pescare nel rispetto delle indicazioni dettate dall’autorità. Per saperne di più, occorre collegarsi al sito della propria regione e leggere il decreto o i chiarimenti pubblicati. E’ importante tenere ben presente che solo le indicazioni delle istituzioni (Regione o Comune competente) hanno valore, mentre, in assenza di tali comunicazioni ufficiali (come nella Regione Piemonte ad esempio), la moltitudine di comunicazioni trovate sul web provenienti da siti internet o associazioni di pesca non sono sufficienti a consentirci di andare a pescare e, in caso di sanzioni, difficilmente riusciremmo a vincere un ricorso.
Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe uscire a breve un chiarmento sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno col quale verrà fornita una risposta definitiva alla questione pesca sportiva/ricreativa. Intanto, sulla pagina contenente le FAQ è stato pubblicato un importante chiarimento in cui è precisato che sono consentiti gli spostamenti, anche in auto, per raggiungere il luogo in cui praticare l’attività sportiva.
Nel frattempo, nelle regioni che ancora non si sono pronunciate, occorre essere prudenti ed essere consapevoli che qualche agente potrebbe sanzionarci considerando la pesca un’attività ricreativa vietata.
Per essere più sicuri, ricordiamoci di portare con noi il modello di autocertificazione precompilato. Fino a quando l’attività di pesca non verrà ufficialmente consentita dal governo su tutto il territorio nazionale, nel punto relativo ai provvedimenti del Presidente della Regione in cui è richiesto di dichiarare “che lo spostamentorientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti” sarebbe meglio inserire il Decreto della Regione (numero e data) che autorizza lo spostamento per svolgere l’attività di pesca sportiva.
nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020
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