Chiarimenti dal Governo: la pesca è considerata attività sportiva!

Sulla pagina del Ministero dell’Interno dedicata alle FAQ per l’interpretazione del DPCM 26 aprile 2020 è finalmente comparso il chiarimento tanto atteso da noi pescatori. La pesca rientra tra le attività sportive individuali.

Viene inoltre chiarito che per andare a pescare non occorre compilare l’autocertificazione.

Emergenza Covid-19. Ultimi aggiornamenti sulla pesca sportiva, nuovo modello di autocertificazione e consigli su come compilarlo.

Nell’articolo relativo al DPCM del 26 aprile 2020 e alle condizioni per esercitare la pesca sportiva, è stato inserito l’aggiornamento al 4 maggio 2020.

Per consultare la pagina clicca QUI

E’ inoltre presente il nuovo modello per l’autocertificazione che dovremo utilizzare per andare a pescare, con un primo consiglio per una migliore compilazione.

In ogni caso, prima di andare a pescare occorre consultare il sito ufficiale della propria regione o del proprio comune per avere indicazioni sempre aggiornate.

Emergenza Covid-19 e nuovo DPCM 26/04/2020. Si potrà andare a pescare?

– vedere l’aggiornamento a fondo pagina –

Da poche ore è stato annunciato dal Presidente Conte il nuovo DPCM del 26 aprile, col quale vengono emanate le disposizioni che entreranno in vigore dal 4 al 17 maggio 2020.

In tutto questo tempo, ogni pescatore si è posto la stessa domanda: si potrà andare a pescare dal 4 maggio? Eravamo tutti nell’attesa di conoscere le nuove disposizioni per avere finalmente la risposta al quesito.

Purtroppo, ad oggi, la risposta a quella domanda non sembra chiara, perché il Decreto deve essere interpretato. Alla domanda se si può andare a pescare dal 4 maggio, quindi, non sembrerebbe si possa ancora dare una risposta certa e positiva che ci possa mettere al riparo dal rischio di incorrere in sanzioni.

Dal testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile, non è facile capire se si può andare a pescare. Anzi, l’interpretazione più cauta e più condivisa ci porta a dire di no, almeno in attesa di ulteriori chiarimenti.

Infatti, all’articolo 1, lettera a), è stato confermato il divieto degli spostamenti (salvo i casi previsti) e inserito un divieto più stringente per gli spostamenti fuori regione.

Alla lettera f), è previsto che “non è consentito svolgere attività ludica 0 ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente (…) attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Alla lettera g) vengono poi consentiti gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti “riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”, sempre nel rispetto della sicurezza e del distanziamento sociale, previa validazione di apposite linee guida.

Sono principalmente queste le norme che ci riguardano e che possiamo provare ad interpretare.

Secondo una prima interpretazione, si potrebbe ritenere che la pesca è considerata un’attività sportiva e quindi sarebbe consentita secondo le previsioni della citata lettera f). La pesca è infatti definita attività sportiva, sia nell’elenco ufficiale delle attività sportive pubblicato sul sito del CONI (id CJ014), sia sulla pagina del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. A questo punto, considerato che non è più necessario che l’attività sportiva venga svolta esclusivamente nei pressi della propria abitazione, sarebbe possibile anche spostarsi – sempre all’interno della propria regione – per raggiungere il luogo di pesca.

Secondo un’altra interpretazione che si basa sulla lettura della lettera g), solo i tesserati alle associazioni riconosciute dal CONI potrebbero andare a pesca, questo perché si potrebbero considerare degli atleti che si allenano per le prossime competizioni sportive. Tuttavia, bisogna considerare che la lettera g) prevede che l’atleta debba essere “riconosciuto di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano”, quindi, sempre in teoria, si tratterebbe di atleti scelti (per iscritto direi, considerato che andrebbe comprovato in caso di controlli) dalle società che decidono di proseguire gli allenamenti in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. C’è poi un rimando a delle specifiche linee guida che verranno emanate. Nell’attesa delle linee giuda, la via della lettera g) sembra quindi particolarmente complessa e in ogni caso rivolta a una ristretta cerchia di atleti.

L’interpretazione prevalente e che ha trovato conferma nella pratica a seguito delle numerose sanzioni afflitte ai pescatori che si erano recati a pesca restando nei pressi della propria abitazione (e quindi rispettando la normativa vigente fino al 3 maggio che permetteva l’attività sportiva entro tali limiti) è invece quella che considera la pesca non uno sport, ma un’attività ricreativa. In questo senso, la pesca sportiva resterebbe vietata anche dopo il 4 maggio in applicazione della citata lettera f) del DPCM 26/04/2020.

Personalmente, credo che limitazioni alla libertà personale come quelle che stiamo vivendo si possano giustificare sono quando ciò sia effettivamente necessario per salvaguardare la salute pubblica, mentre le attività che, per la loro tipologia e modalità di esercizio, non comportano particolari rischi, dovrebbero essere consentite, pur nel rispetto di determinate condizioni. Questo a prescindere dal fatto che tali attività si possano considerare sportive o ricreative, ma sulla base di una oggettiva valutazione del rischio concreto di contagio. Nel caso della pesca, se svolta in solitaria e con le dovute precauzioni, il rischio è di certo minimo o nullo e il divieto sembra palesemente sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalla norma. Speriamo quindi in qualche apertura da parte del governo.

La regione Liguria, probabilmente sulla base di questi principi, ha consentito l’attività di pesca in mare e nelle acque interne all’interno del comune di residenza (salvo specifici divieti dei singoli comuni o altri enti). Infatti l’ordinanza n. 22/2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale e pubblicata sul sito della Regione, al punto 5 consente la pesca sportiva dilettantistica dalle ore 6 alle ore 22 nelle acque interne e in mare in moli, banchine e pennelli (no spiagge) solo nel comune di residenza. Attenzione però, come si legge alle disposizioni finali, l’ordinanza ha valore solo fino alle ore 24:00 del giorno 3 maggio, quindi dal 4 maggio si applicherà integralmente il nuovo DPCM del 26 aprile e l’attività di pesca sportiva potrebbe essere nuovamente considerata vietata anche in Liguria.

Ordinanza_22_2020

Anche la regione Puglia, con Ordinanza n. 214 del 28 aprile, all’articolo 3, ha autorizzato fino al 17 maggio la pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare alle condizioni previste.

Ordinanza 214 Reg.Puglia

La situazione è drammatica e il Governo sta facendo un lavoro incredibile per fronteggiarla. In questo terremoto, non possiamo certo pretendere che la pesca, tra tutte le emergenze che sta affrontando il Paese, possa ricevere le attenzioni che vorremmo. Nel frattempo, la cosa migliore da fare è avere ancora un po’ di pazienza e stare a casa, nella speranza di avere presto dei chiarimenti dagli organi preposti e che la situazione possa presto ritornare alla normalità.   

AGGIORNAMENTO

Da oggi, lunedì 4 maggio, l’attività sportiva è consentita all’interno della regione di appartenenza. Resta il dubbio se l’attività di pesca si può considerare attività sportiva o attività ludica o ricreativa ancora vietata.

In questi giorni molte regioni (la maggior parte) hanno pubblicato chiarimenti o ordinanze con le quali è stata data una risposta più o meno chiara alla questione. Fortunatamente, sembra prevalere l’interpretazione che considera la pesca uno sport e non solo un’attività ludica o ricreativa. Chi risiede in queste regioni può quindi andare a pescare nel rispetto delle indicazioni dettate dall’autorità. Per saperne di più, occorre collegarsi al sito della propria regione e leggere il decreto o i chiarimenti pubblicati. E’ importante tenere ben presente che solo le indicazioni delle istituzioni (Regione o Comune competente) hanno valore, mentre, in assenza di tali comunicazioni ufficiali (come nella Regione Piemonte ad esempio), la moltitudine di comunicazioni trovate sul web provenienti da siti internet o associazioni di pesca non sono sufficienti a consentirci di andare a pescare e, in caso di sanzioni, difficilmente riusciremmo a vincere un ricorso.

Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe uscire a breve un chiarmento sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno col quale verrà fornita una risposta definitiva alla questione pesca sportiva/ricreativa. Intanto, sulla pagina contenente le FAQ è stato pubblicato un importante chiarimento in cui è precisato che sono consentiti gli spostamenti, anche in auto, per raggiungere il luogo in cui praticare l’attività sportiva.

Nel frattempo, nelle regioni che ancora non si sono pronunciate, occorre essere prudenti ed essere consapevoli che qualche agente potrebbe sanzionarci considerando la pesca un’attività ricreativa vietata.

Per essere più sicuri, ricordiamoci di portare con noi il modello di autocertificazione precompilato. Fino a quando l’attività di pesca non verrà ufficialmente consentita dal governo su tutto il territorio nazionale, nel punto relativo ai provvedimenti del Presidente della Regione in cui è richiesto di dichiarare “che lo spostamentorientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti” sarebbe meglio inserire il Decreto della Regione (numero e data) che autorizza lo spostamento per svolgere l’attività di pesca sportiva.

nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020

Se ti è piaciuto questo articolo faccelo sapere supportando il nostro progetto con un like sulla pagina Facebook!

Nuovo Decreto del 10 aprile. Prorogato il divieto di andare a pescare

Con il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11/04/2020, in vigore a partire dal 14 aprile p.v., tutte le misure per il contenimento del rischio da Coronavirus – tra cui il divieto di esercitare la pesca sportiva – sono state prorogate fino al 3 maggio.

Nell’allegato 3 sono elencate le attività consentite. Nell’elenco si legge “pesca e l’acquacoltura”, con codice ATECO 3. Il riferimento è sicuramente all’attività di pesca professionale, quindi praticare la pesca sportiva resta vietato.

Ricordiamoci che chi viola il divieto rischia la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 prevista dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Dobbiamo continuare ad avere pazienza e rispettare tutte le disposizioni. Solo così ne usciremo. Siamo pescatori, la pazienza non ci manca!!!

Manutenzione degli artificiali

In questi giorni di stop forzato per l’emergenza Covid-19, possiamo impiegare il nostro tempo per fare manutenzione ai nostri artificiali dedicati allo spinning in mare. Con una veloce doccia, possiamo eliminare la salsedine per poi farli asciugare bene al sole. E’ importante verificare lo stato di tutte le ancorette e sostituire quelle usurate o ossidate dalla salsedine.

https://www.youtube.com/watch?v=3fO7_7Ud63s

Pubblicato sul canale Pescatube di Youtube

Prorogata la scadenza della licenza di pesca in mare

Il Decreto di proroga della licenza di pesca in mare

Con Decreto Direttoriale n. 5205 del 4/3/2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, è stata nuovamente prorogata la scadenza della licenza di pesca in mare. Il decreto ha infatti prorogato la validità delle comunicazioni già effettuate per l’esercizio della pesca sportiva in mare.

Questa volta la proroga viene concessa per ben tre anni (2020-2021-2022) invece di uno. Tutte le comunicazioni già inviate sono quindi valide fino al 31 dicembre 2022.

Se abbiamo già una licenza di pesca ottenuta con l’invio della comunicazione, sarà quindi valida fino al 31 dicembre 2022.

Guarda tutte le informazioni relative alla licenza di pesca in mare nella pagina dedicata accedendo a questo link.

La comunicazione è disponibile sulla pagina ufficiale del Ministero

Emergenza Covid-19. Nuovo modello per le autodichiarazioni

Amici pescatori, sul sito del Ministero dell’interno, cui si rimanda per tutti i dettagli e gli aggiornamenti, è stato pubblicato il nuovo modello per le autodichiarazioni.

Nel nuovo modello ci sono due nuove dichiarazioni in cui si deve attestare di non essere stati sottoposti a quarantena e di non essere risultati positivi al virus.

Il modello non può essere utilizzato per andare a pescare, ma solo per le ipotesi descritte e consentite dalla normativa vigente.

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile

Emergenza Coronavirus o Covid-19. Si può andare a pescare?

VEDERE GLI AGGIORNAMENTI QUI

Molti appassionati si domandano se si può andare a pescare con l’emergenza coronavirus Covid-19 o se è vietato.

Com’è noto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanto ieri, 9 marzo 2020, in vigore da oggi, 10 marzo 2020, le restrizioni contenute nel Decreto emanato in data 8 marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus vengono estese su tutto il territorio nazionale. Tutta Italia è considerata zona rossa. In molti si chiedono se si può andare a pescare.

Come previsto dalla lettera a) dell’art. 1 del citato DPCM dell’8 marzo (ora esteso a tutto il territorio nazionale), tutti gli spostamenti sono vietati, salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione. Una falsa dichiarazione è un reato.

Tutte le informazioni sull’emergenza Coronavirus o Covid-19 sono consultabili sul sito del Ministero della Salute.

Sui vari social si leggono i commenti di molti pescatori che pensano di poter andare a pescare perché si tratta di spostamenti in luoghi isoltati, dove non ci sarebbe il rischio di contrarre o diffondere il virus. Altri pensano di potersi spostare ovunque nella propria provincia.

Queste affermazioni sono sbagliate, non dobbiamo seguirle. Il divieto è assoluto, salvo le sole eccezioni previste dal Decreto.

Chi non rispetta le indicazioni del Decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, secondo cui “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro“.

Come tutti dobbiamo fare la nostra parte e rispettare le norme responsabilmente. Approfittiamo di questo periodo per sistemare la nostra attrezzatura da pesca e per studiare nuove tecniche per pescare, nell’attesa che questa emergenza finisca.

Sulla pagina del Ministero dell’Interno sono pubblicate le risposte alle domande più frequenti che si possono consultare per avere maggiore chiarezza.

Alla domanda n. 10 si legge “Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti“. Rimane però il divieto di spostarsi, quindi, provando ad interpretare, si potrebbe ritenere che le attività motorie all’aperto – e quindi la pesca – si possono esercitare se si ha la fortuna di avere il parco, il fiume, il lago o il mare subito sotto casa (pur rispettando le distanze tra le persone e il divieto di aggregazione).

In ogni caso, il comportamento più responsabile è stare a casa. La pesca non può essere considerato un valido motivo per uscire.

Se ti è piaciuto questo articolo faccelo sapere supportando il nostro progetto con un like sulla pagina Facebook!!